Modifiche unilaterali delle condizioni nei contratti con le Banche

Modifiche unilaterali delle condizioni nei contratti con le Banche

In questo periodo storico caratterizzato da una forte inflazione e da un andamento pericolosamente oscillante dei tassi di interesse, diventa ancor più importante comprendere il contenuto delle clausole inserite nei contratti stipulati con gli Istituti di Credito e conoscere, quindi, approfonditamente quali poteri hanno le Banche rispetto alla modifica delle pattuizioni inizialmente raggiunte.

L’articolo 118 del Testo Unico Bancario (TUB) prevede che gli Istituti di Credito nei contratti a tempo indeterminato possano inserire una clausola, previa approvazione del Cliente, che consenta loro di modificare unilateralmente “i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”.

Nel caso in cui, invece, si è stipulato un contratto con un termine di durata (ad esempi un mutuo), la suddetta norma prevede la facoltà per gli Istituti bancari di modifica esclusivamente per clausole non aventi ad oggetto i tassi d’interesse e sempre che sussista un giustificato motivo.

La medesima norma, insieme alle numerose pronunce dei Tribunali e della Cassazione, disciplina le modalità che la Banca deve seguire allorquando voglia modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed in particolare deve, in sintesi: comunicare qualunque modifica al cliente e con preavviso minimo di due mesi, mediante forma scritta o altro supporto durevole, dando evidenza della natura unilaterale della modifica; comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte; consentire al cliente di recedere dal contratto, senza spese, se non ritiene di approvare la modifica.

Nel caso in cui il Cliente ritenga che non siano stati rispettati questi requisiti può proporre reclamo nei confronti della Banca che deve rispondere entro 30 giorni, diversamente il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Le modifiche sfavorevoli al Cliente che non rispettano queste formalità sono considerate inefficaci.

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