“Sì, lo voglio!”, ne sei proprio certo? La domanda potrà apparire a molti cinica e disillusa, ma rivela in realtà una preoccupazione profonda e concreta, scaturente dall’esperienza quotidiana dello Studio Legale con questioni in materia di diritto di famiglia.
In particolare, le persone che affrontano il gravoso percorso che conduce alla separazione ed infine al divorzio si trovano spesso a dover fare i conti con le conseguenze di quel fatidico “si” del tutto impreparate e piuttosto sorprese rispetto agli oneri e ai doveri derivanti dal vincolo assunto il giorno del matrimonio.
Tra i molteplici esempi che possono farsi in merito ad alcuni diritti che spettano all’ex coniuge si cita il diritto alla pensione di reversibilità. La reversibilità spetta all’ex coniuge divorziato nel caso in cui sussistano tre presupposti: l’ex coniuge sia beneficiario di un assegno divorzile; non abbia contratto nuove nozze; l’anzianità contributiva da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Inoltre, sulla scorta di alcune passate ordinanze della Corte di Cassazione, l’INPS con la circolare n.19/2022 ha esteso anche il coniuge separato con addebito e senza alcun diritto al mantenimento il diritto alla pensione di reversibilità.
Simil discorso vale anche per la liquidazione del TFR/TFS: in questo caso, in realtà, l’ex coniuge divorziato (ma non quello separato) ha diritto al 40% della liquidazione spettante all’ex partner e tale importo dovrà essere calcolato con riferimento agli anni di lavoro coincidenti con la durata del matrimonio. Molti sono, quindi, i diritti/doveri che sorgono con la fine di un matrimonio e molto spesso il contenzioso tra i coniugi, già afflitti dal dolore che inevitabilmente affiora a causa della separazione, si focalizza proprio su questi aspetti patrimoniali che divengono purtroppo il vero fulcro del dibattito nelle aule di Tribunale.



