La nullità fideiussione omnibus conforme allo schema ABI

Uno dei temi che ormai da qualche anno è al centro del dibattito del contenzioso bancario riguarda la nullità delle fideiussioni omnibus stipulate secondo il c.d. “Modello ABI” censurato da Banca di Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

La Banca di Italia, all’esito di una profonda ed ampia istruttoria, ha condannato l’uso costante da parte degli Istituti di credito di modelli uniformi di contratti fideiussori poiché contenenti tutti le medesime clausole derogatorie la normativa codicistica, ritenendo che tale modus operandi sia frutto di una intesa anticoncorrenziale delle banche ai danni dei clienti e che pertanto gli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus conformi al modello ABI devono ritenersi posti in violazione della Legge 287/1990 (Legge Antitrust).

Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sent. n. 41994 del 30.12.2021, che hanno affermato il principio di diritto per il quale le clausole conformi al modello ABI sono nulle, restando tuttavia in essere e valido il contratto di fidejussione per le restanti pattuizioni.

Seppur, quindi, sia stata fatta chiarezza in merito all’esito della validità del contratto di fideiussione, ciò che resta ancora da affrontare da parte della Suprema Corte sono le conseguenze che a cascata discendono dalla nullità di queste clausole. Una di queste conseguenze è la reviviscenza di quanto disposto dall’art. 1957 Cod. Civ. ed in particolare il rispetto del termine semestrale, dalla scadenza del rapporto principale, per l’attivazione di iniziative giudiziarie da parte delle Banche nei confronti dei garanti.

La prima valutazione che verrà, quindi, svolta dal legale per comprendere i margini di fattibilità di un giudizio di opposizione avverso l’azione di recupero intentata dalla Banca nei confronti del fideiussore sarà proprio incentrata sulla disamina dei contratti e sull’accertamento delle tempistiche delle iniziative giudiziarie intraprese dall’Istituto credito nei confronti del correntista.

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