Il TFR in caso di fallimento del datore di lavoro

Quando l’azienda fallisce dove finisce il mio diritto a percepire il TFR? Tranquillo, a provvedervi in luogo del datore di lavoro insolvente sarà il Fondo di Garanzia istituito dall’INPS proprio a tutela dei lavoratori. Basta trasmettere al Curatore del Fallimento, nominato dal Tribunale contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento della società per la quale prestavi la tua attività lavorativa, un’istanza di ammissione al passivo (contenente specifica del credito vantato e relativa documentazione a corredo) per mezzo della quale, all’adunanza dei creditori che si terrà dinanzi al Tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del Curatore medesimo, verrà ammesso il tuo credito nel passivo del fallimento; dopodiché potrai formulare, nei 30 giorni successivi al verbale di stato passivo del credito, domanda all’INPS con modalità telematica, allegando la copia autentica del verbale e la documentazione a supporto del credito; sull’importo dovuto tuttavia l’INPS applica una ritenuta. È possibile recuperare dall’INPS anche le ultime 3 retribuzioni non percepite perché rientrino nei 12 mesi precedenti l’attivazione da parte del lavoratore della iniziativa giudiziaria per il recupero forzoso.

L’INPS, ricevuta l’istanza, provvede con bonifico a favore del lavoratore in tempi piuttosto veloci. Si tratterà, quindi, di un procedimento abbastanza snello anche se la prima fase, quella giudiziaria, richiede tempistiche più lunghe dato che tra la data di fallimento dell’impresa e l’udienza di verifica dello stato passivo passano generalmente almeno 4/6 mesi. Il pagamento viene effettuato attraverso il Fondo di Garanzia dell’INPS.

Fai attenzione però perché le somme erogate dal Fondo di garanzia a titolo di TFR , crediti di lavoro e oneri accessori, sono assoggettate a tassazione dall’Istituto, che è sostituto d’imposta ai sensi della vigente normativa fiscale; trattasi tuttavia di ritenuta fiscale a carattere provvisorio in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari riliquidino l’imposta sulla base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
L’INPS poi, effettuato il pagamento, si insinua nel passivo del Fallimento dell’impresa.

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