Gli artifizi ed i raggiri nella truffa

Interessante un caso di truffa contrattuale di cui ci siamo occupati, utile a comprendere come muoversi in casi analoghi ed a cosa bisogna prestare attenzione. Si tratta di un acquisto di merce in un punto vendita di articoli sportivi con pagamento in parte a vista, in parte mediante rilascio di assegni che rimarranno tuttavia insoluti così da determinare la società ad agire in sede penale al fine di ottenere una sentenza di condanna nei confronti dell’agente.

Il soggetto si presenta come una persona affidabile, rappresenta di avere rapporti radicati e consolidati da tempo nel settore sportivo e proprio in questo contesto si inserisce la sua richiesta di poter pagare la merce in parte con assegni. In più paga subito un acconto consistente e quindi con tale condotta e con la sua presentazione trae in inganno la società, la quale presta il consenso a quella modalità di pagamento che non avrebbe altrimenti accettato, determinandosi così a consegnare la merce prima ancora di ricevere il saldo. Il cliente quindi sfrutta l’affidamento che la società ripone il lui inducendola a stipulare il negozio attraverso tale artifizio: di qui la finalità ingannatoria.

Devono quindi ritenersi integrati gli artifizi e raggiri richiesti dall’art.640 c.p. ed infatti il pagamento dell’acconto iniziale è determinante perché se il pagamento di merce effettuato con assegni senza provvista di per sé non costituirebbe di norma raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, quando invece è accompagnato da un malizioso comportamento e da atti e fatti idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento nel regolare pagamento dei titoli, comportamento si ripete nel caso di specie consistito proprio nell’aver pagato un acconto così da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad un soggetto solvibile e degno di credito, in questo caso tale condotta concorre ad integrare l’elemento materiale del reato perché determina appunto nella società un ragionevole affidamento nell’apparente onestà delle intenzioni del soggetto, che la induce ad accettare il pagamento con assegni e la consegna immediata della merce pur senza ricevere il corrispettivo. Ovviamente il soggetto è stato dichiarato colpevole del reato di truffa.

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